BONUS FISCALE

BONUS FISCALE E CESSIONE DEL CREDITO

La Cessione del credito si fonda sull’ Art. 14 ( commi 2-ter e 2-sexies) del DL n.63 del 4/06/2013 (ECOBONUS) RIVISTA  a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla legge di Bilancio del 27 DICEMBRE 2019.

CESSIONE DEL CREDITO VALIDA FINO A 31-12-2021

MENTRE Sconto in fattura non piu valido dal 31-12-2019

QUINDI: La Normativa sul BONUS FISCALE è ancora in vigore.

CAMBIANDO OGGI la tua vecchia caldaia,  godi subito della DETRAZIONE DEL 65% GRAZIE AD UN ACCORDO STIPULATO CON BLUENERGY GROUP CHE SI FA CARICO DELLA CESSIONE DEL CREDITO.

Se SCEGLI UNA CALDAI A CONDENSAZIONE BENEFICI SUBITO DELL’ INCENTIVO FISCALE E  con BLUENERGY, il 35% della spesa residua lo PUOI pagare anche A RATE.

FMS IMPIANTI collabora in PARTNERSHIP con BLUENERGY GROUP  con grande soddisfazione dei nostri clienti, sia come fornitore di gas che di luce.

Qualità di fornitura ma soprattutto di risparmio sulle BOLLETTE che sono CHIARE e TRASPARENTI offrendo il SERVIZIO di inserimento della LETTURA A FINE MESE cosi che il cliente paghi solo ed esclusivamente cio che realmente consuma.

-CHI PUO ACCEDERE.

Tutti i contribuenti che sostengono spese di SOSTITUZIONE CALDAIA possedendo un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’ edificio.

L’ offerta è valida con la sottoscrizione di un Contratto Bluenergy di fornitura energia elettrica o gas.

Le pratiche verranno gestite dal nostro ufficio interno che resta a disposizione per qualsiasi domanda relativa al caso specifico.

-REQUISITI DELL’INTERVENTO 65%:

– deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione;

– il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua;

– tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale, progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C;

– oltre al precedente requisito, devono essere installati sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;